(massima n. 1)
Con riguardo al ricorso per cassazione, contro la sentenza d'appello che abbia omologato o respinto il concordato preventivo, l'allegazione di una copia di tale sentenza priva di annotazione circa la data della sua comunicazione (dies a quo per il computo del termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 183 della legge fallimentare, nel testo risultante a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 255 del 1974) non implica improcedibilitą del ricorso stesso, ove l'indicata data sia evincibile dal fascicolo d'ufficio, acquisito su conforme richiesta del ricorrente.