(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, al decreto emesso, ai sensi dell'art. 183, comma 1, legge fall., dalla corte d'appello, che decida sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, quindi, è ricorribile per cassazione entro il termine ordinario di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso; infatti, non può applicarsi per analogia la disciplina prevista per il concordato fallimentare dall'art. 131 legge fall., e riformata con il d.l.vo n. 169 del 2007, attesa la compiutezza della disciplina del concordato preventivo e stante la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene la rispettiva omologazione (impresa fallita da un lato e "in bonis" dall'altro).