(massima n. 1)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e quella di cui all'art. 323 bis c.p. quando altre circostanze, diverse da quella relativa alla entitā del danno patrimoniale, connotino di particolare tenuitā il fatto criminoso posto in essere dal soggetto. (Nella specie č stato ritenuto che, alla giā riconosciuta attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., non potesse aggiungersi anche l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p.perché gli artifizi e raggiri posti in essere per occultare il reato connotavano una infedeltā del pubblico funzionario tale da escludere che il fatto potesse essere ritenuto di particolare tenuitā).