(massima n. 1)
Nel giudizio che si instaura a seguito dell'opposizione di un creditore contro l'omologazione del concordato preventivo, il debitore ammesso al concordato, il quale insista per detta omologazione, rimane soccombente, e quindi legittimamente viene condannato alle spese processuali, a fronte del diniego dell'omologazione stessa, ancorché questo, in adesione ad una sua deduzione subordinata, venga reso per ragioni formali (nella specie, invaliditā della votazione dei creditori, con ordine di rinnovazione della medesima).