(massima n. 1)
Nel giudizio d'omologazione del concordato preventivo la qualità di parti spetta ai creditori opponenti, non anche ai creditori non opponenti, i quali si pongono nella veste di terzi. Questi ultimi, peraltro, non sono portatori di diritti autonomi suscettibili di lesione per effetto dell'esito del giudizio stesso, di modo che un loro intervento adesivo, consentito in primo grado, non può essere ammesso in fase di gravame, in quanto non riconducibile nelle previsioni dell'art. 344 c.p.c.