(massima n. 1)
In base all'art. 183, primo comma, legge fall., la legittimazione ad impugnare la sentenza che omologa o respinge il concordato spetta solo ai creditori opponenti e al debitore, ma non al commissario giudiziale, che non č portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale.