(massima n. 1)
La pronuncia con la quale il Tribunale, avendo il giudice delegato constatato il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste ai fini dell'omologazione del concordato preventivo di una società, ed avendogliene riferito ai sensi dell'art. 179 L. fall., dichiari d'ufficio, ed ex art. 162 — dopo di aver constatato tale mancato raggiungimento — il fallimento della società, costituisce solo l'epilogo negativo della prima fase della procedura di omologazione, e non può in alcun modo parificarsi alla sentenza la quale, ex art. 181 della stessa legge fallimentare, neghi — a conclusione del giudizio promosso d'ufficio dal giudice delegato (il quale abbia invece ritenuto raggiunte le maggioranze richieste) — l'omologazione. Da ciò consegue — fra l'altro — che, avverso una tale pronuncia, si renda possibile non l'appello ex art. 183 L. fall. (appello costituente — in realtà — mezzo di gravame appropriato al solo tipo di pronuncia ex art. 181, sopravveniente — in quanto tale — a conclusione di un giudizio a piena cognizione), ma la sola opposizione ex art. 18 L. fall., la quale si rende introduttiva di un giudizio di primo grado a cognizione piena che ben si addice ad un tal tipo di dichiarazione di fallimento (quella ex artt. 179 e 162 L. fall.), facente seguito ad un contraddittorio dalla natura del tutto sommaria.