(massima n. 1)
La sentenza con cui il tribunale dichiara il fallimento del debitore, dopo l'instaurazione del giudizio di omologazione del concordato preventivo, non è suscettibile di opposizione ex art. 18 legge fall. (possibile unicamente prima di tale fase), ma unicamente dell'appello preveduto dall'art. 183 legge fall. (nel testo vigente prima del d.l.vo n. 5 del 2006), anche se, come nella specie, essa sia fondata sul sopravvenuto diniego del voto favorevole da parte della maggioranza dei creditori, nuovamente chiamati a votare in una seconda adunanza; la predetta dichiarazione di fallimento, infatti, non può che ritenersi emessa all'esito e per effetto del mancato accoglimento della domanda di omologazione del concordato, a nulla rilevando la natura del predetto vizio, attenendo esso ad un controllo generale che comunque compete al tribunale, ai sensi dell'art. 181 legge fall., ed il cui riscontro non può che risolversi nella mancata omologazione.