(massima n. 1)
Poiché il concetto di condanna penale comprende in un unicum inscindibile sia l'accertamento della responsabilità che la determinazione della pena, non è concepibile, in via generale, che si formi un giudicato di condanna nell'ipotesi in cui, pur non essendo più in discussione la responsabilità, restino tuttavia da definire l'entità o le modalità di applicazione della sanzione concretamente irrogata; da ciò consegue l'operatività, nel corso del perdurante giudizio, delle cause di estinzione del reato eventualmente sopraggiunge, ad eccezione del caso in cui il giudizio stesso sia proseguito ai fini della determinazione della pena a seguito di annullamento parziale della sentenza da parte della Corte di cassazione, in virtù del quale gli elementi della decisione di condanna sono scomponibili per il formarsi del cosiddetto giudicato progressivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'operatività della prescrizione del reato intervenuta nel corso del giudizio di appello instaurato ad iniziativa dell'imputato che si doleva unicamente dell'apposizione di una condizione — il risarcimento del danno — al beneficio della sospensione della pena; e ciò sulla base della considerazione che il punto devoluto, per quanto accessorio alle statuizioni civili, incidesse direttamente sull'an dell'applicazione della pena).