(massima n. 1)
Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione procedersi ad annullamento senza rinvio, involgendo la questione valutazioni di merito anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 c.p..