(massima n. 1)
Nel caso in cui sia stata processata la persona vera, ma erroneamente generalizzata con le indicazioni personali di altro soggetto e non sia stato sperimentato l'istituto della correzione di errore materiale, tale situazione processuale non può essere altrimenti risolta che con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente affinché possa procedere ritualmente nei confronti dell'imputato esattamente generalizzato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non accoglibile la tesi del P.G. ricorrente che chiedeva soltanto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa all'imputato, che non poteva fruirne, nel presupposto dell'incensuratezza risultante dal certificato penale relativo all'altra persona: ciò perché la sentenza sarebbe divenuta comunque irrevocabile al nome dell'altro soggetto e non dell'imputato, in effetti giudicato, né avrebbe potuto esplicare efficacia nei confronti di quest'ultimo che non figurava nel testo del titolo esecutivo).