(massima n. 1)
Il giudice di legittimità, nell'annullare la decisione del giudice di merito che erroneamente abbia dichiarato inammissibile un'impugnazione, può, in applicazione del principio di economia processuale cui è improntata la norma di cui all'art. 620, lett. e), c.p.p., procedere direttamente alla decisione su di essa qualora ritenga di poterla qualificare, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, c.p.p., come ricorso per cassazione.