(massima n. 1)
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 619 c.p.p. che consente alla Corte di cassazione di provvedere alla rettificazione della specie o della quantità della pena per errore di denominazione o di computo riguarda esclusivamente le pene determinanti a seguito di giudizio dal giudice di cognizione e non la pena concordata dalle parti ex art. 446 c.p.p. In tal caso la Corte di cassazione non può procedere alla rettificazione della pena non potendosi sostituire alla volontà espressa dalle parti medesime ma deve annullare il provvedimento con rinvio a giudice diverso da quello che ha pronunciato il detto provvedimento.