(massima n. 1)
Oggetto della richiesta formulata ex art. 444 c.p.p. è la pena definitiva da applicare in concreto e non quella indicata come base per il calcolo. Ne consegue che qualora il giudice abbia applicato una pena, frutto di un errato calcolo, ancorché le parti abbiano esplicitamente e concretamente indicato la pena originaria da diminuire a seguito delle sue successive massime riduzioni ex art. 62 bis c.p. e art. 444 c.p.p., tale pena non è suscettibile di rettifica diretta da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 619 comma secondo stesso codice, in quanto la necessaria determinazione della stessa in quantità maggiore non può essere operata se non a seguito di ulteriore, eventuale e corretta richiesta di applicazione, il cui esame è riservato al giudice di merito. (Fattispecie in cui era stata erroneamente applicata la pena di lire 120.000 anziché quella di lire 133.666).