(massima n. 1)
Il principio secondo cui non è ammissibile il ricorso per cassazione volto unicamente ad ottenere la rettifica, ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p., dell'errore di denominazione o di computo attinente alla specie o alla quantità della pena, non trova applicazione quando manchi, nel provvedimento impugnato, ogni riconoscimento, sia pure implicito, dell'elemento di calcolo di cui si invoca l'applicazione, dandosi luogo, in tal caso, ad un errore od omissione di natura concettuale, suscettibile di rimedio mediante l'esperimento del consentito mezzo d'impugnazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ammissibile — con conseguente, ritenuta operatività della sopravvenuta prescrizione del reato — il ricorso con il quale era stata denunciata la mancata applicazione, in procedimento definito con rito abbreviato, della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.).