(massima n. 1)
In caso di errore di calcolo della pena irrogabile per il reato continuato dovuto alla necessitą di rideterminare quella per la continuazione in ragione della prescrizione di alcune contravvenzioni punite con la sola ammenda, il giudice di legittimitą deve procedere alla rettificazione dell'errore ai sensi dell'art. 619 c.p.p., alla luce dell'interpretazione della norma effettuata in relazione all'art. 111 Cost., che non consente, per il principio di ragionevole durata del processo, che siano rimesse dalla cassazione al giudice del rinvio, questioni relative alla sola determinazione della pena, in presenza di un giudicato sull'accertamento del reato e sulla responsabilitą dell'imputato, e che siano applicate cause estintive sopravvenute a tale parziale annullamento. (Fattispecie, in tema costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesistico, violazione alla normativa sulle opere in cemento armato e violazione dei sigilli).