(massima n. 1)
L'applicazione, da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 619, comma 3, c.p.p., della legge pił favorevole č da ritenere esclusa qualora, essendo intervenuta la nuova legge prima dell'esaurimento delle fasi di merito e sussistendo la necessitą di un esame comparativo per stabilire quale sia da considerare, in concreto e non in astratto, la normativa pił favorevole, la mancata effettuazione di detto esame non abbia formato oggetto di specifica doglianza in sede di proposizione dell'appello o del ricorso di cassazione.