(massima n. 2)
L'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini č tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio č propter rem, essendo strettamente connessa alla contitolaritā del diritto di proprietā che i partecipanti alla comunione hanno su di esse, con la conseguenza che deve presumersi l'efficacia reale anche della clausola del regolamento di condominio, di natura contrattuale, con cui la singola unitā immobiliare venga esonerata, in tutto o in parte, dal contributo nelle spese stesse salvo che dalla clausola non risulti la inequivoca volontā di concedere l'esenzione solo a colui che, in un determinato momento, sia proprietario del bene e deve quindi ritenersi che, detta clausola sia operante anche a favore dei successori, a titolo universale o particolare, del condomino in favore del quale l'esenzione era stata prevista.