(massima n. 1)
Le disposizioni di cui agli artt. 613, comma 1, prima parte, e 571, comma 1, c.p.p., che consentono eccezionalmente alle parti di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, non sono applicabili alla persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile, la cui impugnazione, pertanto, in mancanza di norme che diversamente prevedano, deve essere sottoscritta a pena di inammissibilitą, secondo quanto prescrive il citato art. 613 c.p.p., da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.