(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 613 c.p.p., secondo la quale l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, salvo che «la parte» non vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proporre impugnazione personalmente che il primo comma dell'art. 571 c.p.p. riconosce al solo imputato; detta disposizione, infatti, configurandosi come deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali che, diversi dall'imputato, non risultino in essa espressamente contemplati. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso ordinanza in tema di liquidazione di spese per la custodia di cose sequestrate sottoscritta personalmente dal custode interessato).