(massima n. 1)
Solo all'imputato è consentito sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 613 comma 1, c.p.p. e pertanto la richiesta del custode giudiziario delle indennità spettantegli introdotta con le forme dell'incidente di esecuzione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'apposito albo.