(massima n. 1)
In mancanza di specifico mandato per esperire ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato che non ha presenziato all'udienza in cui č stato emesso provvedimento, poi impugnato per cassazione, e nel corso della quale all'imputato presente č stato nominato difensore di ufficio, non č legittimato ad esperire detto mezzo d'impugnazione, ritenendo il legislatore necessario che il rapporto fiduciario tra imputato e difensore, allorquando quest'ultimo non abbia presenziato all'udienza interessante l'impugnando provvedimento e l'imputato presente abbia assentito alla nomina di difensore di ufficio, debba essere reiterato con specifico mandato, atteso che la preatta vicenda fa presumere il venire meno di detto rapporto, che abbisogna di nuova conferma per l'impegno e le conseguenze inerenti al giudizio di legittimitā. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento).