(massima n. 1)
L'attestazione del notaio, contenuta nel verbale di ricevimento redatto ai sensi dell'art. 605 c.c. (formalitā del testamento segreto), circa lo stato di piena capacitā mentale del presentatore della scheda, ancorché, risolvendosi in un giudizio, non impedisca ai soggetti interessati di provare il contrario con qualsiasi mezzo di prova, rappresenta tuttavia un fatto da cui č lecito dedurre almeno la mancanza di segni apparenti d'incapacitā del testatore all'atto della presentazione della scheda al pubblico ufficiale.