(massima n. 1)
L'avvocato dello Stato, generale o distrettuale, che ha esercitato la difesa di un impiegato o di un agente della pubblica amministrazione davanti a un giudice penale territoriale, può proporre, ai sensi dell'art. 571, comma 3, c.p.p., ricorso per cassazione; né a tal fine deve essere iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 dello stesso codice, in quanto gli avvocati dello Stato sfuggono a questa preselezione in base alla disciplina derogatoria dettata dall'art. 1, comma 2, del R.D. n. 1611 del 1933.