(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 613 c.p.p., secondo la quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale dell'impugnazione, che la norma di cui all'art. 571, comma primo, stesso codice riconosce al solo imputato. E invero una simile disposizione, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali che, diversi dall'imputato, non risultano in essa contemplati. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto personalmente da custode di cose sequestrate).