(massima n. 1)
Il difensore d'ufficio dell'imputato latitante, pur rappresentando «ad ogni effetto» il proprio assistito, ai sensi dell'art. 165, comma 3, c.p.p., non è per ciò solo legittimato a proporre ricorso per cassazione qualora non sia iscritto all'albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p., trovando il detto potere di rappresentanza la sua ragion d'essere nell'esigenza di impedire che il diritto di difesa dell'imputato risulti limitato per effetto della latitanza, di tal che esso non può ritenersi configurabile laddove, come nel caso dell'impugnazione, trattisi di diritto che può essere esercitato personalmente dall'imputato senza alcun rischio di essere catturato, mediante ricorso ad una delle varie modalità di presentazione del gravame previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p.