(massima n. 1)
In tema di omologazione del concordato preventivo, proposto con transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter legge fall., il fisco, che esprima, nell'adunanza dei creditori, un voto contrario (o, come nella specie, irritualmente espresso come condizionato e dunque ritenuto viziato dal tribunale) alla proposta di concordato, ben può in data successiva, ma anteriore al giudizio di omologazione, manifestare la propria adesione alla transazione fiscale stessa; ne consegue che l'omologazione del concordato, in assenza di opposizioni e alla luce del parere favorevole del commissario giudiziale, è subordinata solo alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione. (Principio espresso dalla S.C. con riguardo a fattispecie in cui la maggioranza di capitale dei creditori, pur detraendo l'originario voto del fisco, già risultava in sede di adunanza e in cui l'adesione alla transazione fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria era sopraggiunta, sia pure successivamente all'adunanza dei creditori).