(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, al commissario liquidatore non possono riconoscersi i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 5 comma secondo del D.M. n. 570 del 1992 per l'attivitą di controllo della liquidazione (nel concordato con cessione dei beni) ovvero di adempimento del concordato (in quello con garanzia, o misto), sicchč al predetto organo, previa disapplicazione della norma in parola (per violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale), va riconosciuto un unico compenso relativo all'intera durata della procedura e commisurato ai parametri stabiliti dal medesimo art. 5, primo comma, del citato D.M. 570/1992.