(massima n. 1)
I provvedimenti di nomina degli organi della procedura concorsuale, ancorché contenuti in una sentenza o altro provvedimento di carattere decisorio, conservano natura ordinatoria e amministrativa e, in quanto privi di qualsiasi portata decisoria su diritti soggettivi, non sono suscettibili di alcuna impugnazione, e nemmeno di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma possono solo essere revocati di ufficio dal tribunale, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori, al quale ciascun interessato può segnalare le ragioni di legittimità o di mera opportunità che possano giustificare la revoca. Ne consegue che, sino a quando nella procedura di concordato preventivo non sia disposta la revoca del liquidatore, nominato nella stessa persona del commissario giudiziale, non può essere ritenuto illegittimo il cumulo di entrambe le funzioni al solo fine di negare la legittimazione attiva del commissario liquidatore in un procedimento da lui promosso nello svolgimento della procedura di liquidazione dei beni ceduti dall'imprenditore concordatario.