(massima n. 1)
In sede di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare necessariamente al procedimento, conserva la posizione giuridica di ausiliare del giudice, e non č portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale. Detto commissario, pertanto, non č abilitato all'esercizio di azioni, né, in particolare, č legittimato ad impugnare la sentenza che, nell'ambito del giudizio di omologazione, cui si sia opposto un creditore (art. 180, secondo comma, legge fall.), pronunci sulle operazioni di voto relative all'approvazione del concordato.