(massima n. 1)
Nel giudizio di Cassazione, se solo uno dei due difensori nominati dal ricorrente ha sottoscritto il ricorso e/o gli eventuali motivi nuovi, si deve ritenere che l'altro non abbia dato esecuzione all'incarico ricevuto, in quanto l'importanza della prestazione professionale č tale da comportare, in questo caso, una tacita rinuncia al mandato, con la conseguente perdita della rappresentanza processuale e del diritto dell'avviso all'udienza. Invero, a differenza di quanto avviene nella fase di merito, nella quale la presenza del difensore č indispensabile perché incide sulla formazione della prova e comunque sulle modalitā e sul contenuto dell'accertamento processuale, nel giudizio di legittimitā, l'attivitā del difensore si esplica essenzialmente prima dell'udienza, con la redazione del ricorso, il quale, determinando l'oggetto del giudizio, realizza lo scopo della prestazione professionale. A tanto consegue che, mentre nella fase di appello, la rinuncia al mandato da parte di uno dei due difensori deve essere desunta non tanto, e non solo, dalla mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione, ma dal concorso di tale omissione con la mancata partecipazione del difensore alle udienze in primo grado, nel giudizio di Cassazione, deve ritenersi difensore del ricorrente unicamente il professionista che abbia sottoscritto il ricorso e gli eventuali atti conseguenti. (Nella fattispecie, la Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha ritenuto infondata la eccezione proposta dalla difesa del ricorrente, relativa alla omessa notificazione dell'avviso di udienza innanzi alla Suprema Corte all'altro difensore, il quale, tuttavia, non aveva sottoscritto il ricorso).