(massima n. 1)
Nei procedimenti incidentali in materia di misure cautelari personali gli effetti delle relative decisioni permangono fino a quando non intervenga un mutamento della situazione processuale che legittimi il riesame della questione. Ed invero, nella subiecta materia le pronunzie avvengono allo stato degli atti e producono una causa di preclusione che trova reciprocità, visto dal lato della tutela del bene primario della libertà del cittadino, nel principio del ne bis in idem cautelare, cioè nel divieto per l'organo giurisdizionale di adottare altro provvedimento cautelare ove, giudicatisi insufficienti gli elementi indiziari proposti dal P.M. per l'emissione della misura restrittiva, non si sia verificata una sostanziale modificazione della situazione processuale che possa giustificare la rivalutazione in peius della posizione dell'inquisito. Ne consegue che il giudice della misura cautelare deve indicare specificamente, nell'emetterla, tali nuovi elementi indizianti, così come quello del riesame deve motivatamente spiegare perché non opera la preclusione, costituita dal precedente provvedimento di rigetto della richiesta avanzata dal P.M. di emanazione di ordinanza custodiale, valutando i nuovi elementi emersi dal prosieguo dell'indagine.