(massima n. 2)
Le condizioni per la rimessione devono ritenersi operanti non solo rispetto a quelle attivitā processuali riconducibili nella categoria del processo vero e proprio, ma anche in tutti i casi nei quali la legge processuale affida al giudice il compito di emettere decisioni corrispondenti all'esercizio della funzione giurisdizionale, anche se non sia stata ancora promossa l'azione penale a norma dell'art. 405 c.p.p. e, quindi, non sia stato ancora instaurato il rapporto inquadrabile nello schema concettuale del processo. Ne consegue che la richiesta di rimessione č ammissibile anche se proposta nella fase di chiusura delle indagini preliminari quando, a seguito della richiesta avanzata dal P.M. a norma dell'art. 408 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari č chiamato a decidere se disporre, o non, l'archiviazione, essendo indubbio che, in tale situazione procedimentale, il giudice č investito di poteri decisori, di merito e di carattere processuale, che corrispondono all'esercizio della giurisdizione.