(massima n. 1)
In materia di misure cautelari, nell'ipotesi in cui il procedente abbia rigettato per motivi di merito la richiesta del P.M. di applicazione della misura, ovvero qualora l'ordinanza genetica sia stata annullata dal giudice dell'impugnazione per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni legittimanti la misura, alla accusa pubblica non č consentito reiterare la richiesta rebus sic stantibus. Tale ipotesi, tuttavia, č diversa da quella della caducazione della misura per ragioni puramente formali, che, al contrario, non precludono la reiterazione della richiesta. Il principio č applicazione analogica dell'art. 649 c.p.p. che statuendo il divieto del ne bis in idem con riferimento al processo penale ed alle relative decisioni, trova applicazione anche nei procedimenti incidentali de libertate, determinando la formazione del giudicato cautelare nelle ipotesi sia di esaurimento delle impugnazioni di merito e di legittimitā, sia di mancata impugnazione dell'ordinanza genetica o di diniego della misura cautelare.