(massima n. 1)
Non è consentito, in pendenza di un procedimento in grado di appello, iniziare, per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, un nuovo procedimento, nell'ambito del quale sia inoltre emessa ordinanza di custodia cautelare. Invero il principio del ne bis in idem — che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, anche non irrevocabili ed uno differente dall'altro — ha portata generale ed opera in tutto l'ordinamento penale: esso infatti trova espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e seguenti c.p.p.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) e nella disciplina della ipotesi in cui, per il medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti della stessa persona (art. 669 c.p.p.). (Fattispecie relativa alla custodia cautelare disposta per il delitto di associazione mafiosa, in presenza di assoluzione in primo grado — ed in pendenza di appello — della medesima persona e per lo stesso fatto).