(massima n. 1)
Attesa la non necessaria coincidenza tra fatto in senso naturalistico e fatto in senso giuridico, può verificarsi che all'unicità di un determinato fatto storico faccia riscontro una pluralità di fatti giuridici. Ciò è quanto si verifica nel concorso formale di reati in cui, con un'unica azione, si cagionano più eventi giuridici. Ne consegue che il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione ad altro (sempre inteso in senso giuridico), pur scaturito dall'unica condotta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse invocarsi la regola del ne bis in idem da parte di soggetto che, già condannato per mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 217 della legge fallimentare, era stato poi sottoposto, sulla base della stessa condotta, a nuovo procedimento penale per il reato fiscale di cui all'art. 1, ultimo comma, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1982, n. 516).