(massima n. 1)
Il principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p. impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per lo stesso fatto sul quale si è formato il giudicato, ma di non prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato. Trattasi di preclusione che non può quindi operare quando il fatto in relazione al quale è già intervenuta una pronuncia irrevocabile sia stato conseguenza di una condotta che abbia nel contempo determinato la violazione di più disposizioni di legge, potendo e dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penalistiche col possibile riesame in direzione delle ipotesi delittuose rimaste estranee al giudizio precedente.