(massima n. 1)
La locuzione «stesso fatto» di cui all'art. 297, comma terzo, c.p.p. ha un significato pił esteso dell'espressione «medesimo fatto» di cui all'art. 649 c.p.p., ricomprendendo fermo restando un nucelo originario comune tutte le diverse possibilitą di commissione o di articolazione di un determinato fatto criminoso. Ne consegue che, qualora venga contestata a taluno l'esecuzione materiale di un delitto (nella specie omicidio), per il quale egli gią sia stato assolto dall'imputazione di esserne stato il mandante, legittimamente viene emessa una nuova ordinanza di custodia cautelare, non potendo ravvisarsi nelle diverse condotte contestate il «medesimo fatto», ma non puņ decorrere un nuovo termine di custodia cautelare, dovendo ritenersi ricorrere un'ipotesi di «stesso fatto» prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p.