(massima n. 1)
Per medesimo fatto, ai fini di cui all'art. 649 c.p.p. (Divieto di un secondo giudizio), deve intendersi ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e, cioè la condotta, evento e nesso di causalità. Quindi, mentre nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., la condotta incriminata è costituita dalla adesione alla organizzazione già costituita, nell'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 viene punito il fatto associativo tipico votato all'acquisto, detenzione, vendita e distribuzione di stupefacenti. Inoltre, le due norme sono volte a tutelare beni giuridici diversi: l'ordine pubblico, sotto il profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività illecite attraverso l'uso della intimidazione nel primo, la difesa della salute individuale e collettiva dalla droga, nell'altro.