(massima n. 1)
Il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell'art. 666, secondo comma, c.p.p., richiamato dall'art. 678 stesso codice, che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo. (Fattispecie relativa alla mera riproposizione di istanza di liberazione anticipata già dichiarata inammissibile).