(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. (Fattispecie relativa a condannaper il reato di cui all'art. 416 bis c.p., emessa sulla base di elementi in gran parte giàutilizzati per affermare, in altro procedimento, la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).