(massima n. 1)
La regola del ne bis in idem presenta carattere generale essendo connaturata alla stessa ratio dell'ordinamento processuale e, pertanto, con i dovuti adattamenti, č applicabile alle procedure di cognizione e di esecuzione, al processum libertatis e ad ogni forma di impugnativa, di riesame e di revoca di provvedimenti giudiziali, in ordine alle quali assume anche la funzione di garanzia dell'osservanza della «tassativitą» delle ipotesi e dei relativi termini assoluti di «decadenza». (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto inammissibile la reiterazione da parte del condannato, in assenza di fatti nuovi, dell'istanza di revoca della sentenza per abolizione del reato, gią respinta in precedenza).