(massima n. 1)
Il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del ne bis in idem sancito dall'art. 649 c.p.p., č operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in sede esecutiva, per cui non č consentito proporre nuovo incidente di esecuzione con riferimento ad una richiesta gią respinta con provvedimento definitivo, come si desume anche dall'art. 666, secondo comma, c.p.p., che, nel prevedere tale ipotesi, stabilisce l'inammissibilitą della successiva istanza, qualora sia fondata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto di quella precedente. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva, in quanto meramente ripropositiva di altra gią respinta).