(massima n. 1)
Poiché tutti i provvedimenti assunti, in materia penale, dalle singole sezioni della Corte di cassazione sono inoppugnabili e gli effetti preclusivi, conseguenti al riconoscimento del generale principio del ne bis in idem, sono estensibili ai procedimenti incidentali, non č ammissibile la riproposizione di un'istanza di correzione dell'errore materiale gią decisa dalla corte.