(massima n. 1)
Dalla sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p., pur se divenuta definitiva perché non pił soggetta ad impugnazione, non derivano gli effetti preclusivi del secondo giudizio (art. 649, comma primo) se la revoca di tale sentenza ex art. 434 stesso codice, prodromica al rinvio a giudizio, risulti essere superata in forza di provvedimento che dispone il giudizio, per lo stesso fatto, emesso da altro giudice e intervenuto prima che la sentenza di non luogo a procedere abbia «forza esecutiva» ai sensi dell'art. 650, comma secondo, c.p.p. ed in quanto tale, possa equipararsi alla sentenza irrevocabile pronunciata in giudizio (art. 650, comma primo in relazione agli artt. 648, comma primo e 649, comma primo).