(massima n. 1)
Nel concorso formale di reati, in cui con un'unica azione si cagionano pił eventi giuridici, il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un altro, a condizione che non si crei un conflitto teorico di giudicati. (Fattispecie di contravvenzione in materia di prevenzione infortuni e di delitto di lesioni colpose: la corte ha stabilito che il fatto della contravvenzione, per cui l'imputato era stato assolto con sentenza passata in giudicato, poteva essere preso di nuovo in esame ai fini del delitto solo se il secondo giudizio pervenisse, quanto al fatto contravvenzionale, alle stesse conclusioni del primo e non si ponesse quindi in incompatibilitą logica).