(massima n. 1)
Non costituisce violazione del principio ne bis in idem la rilevanza data a una sentenza di condanna emessa nei confronti del proposto che gią abbia costituito il presupposto di una misura di prevenzione precedentemente inflitta, quando la sentenza stessa sia menzionata solo come antecedente storico, rilevante, al pari della misura gią emessa, ai fini della valutazione della personalitą del soggetto in coordinazione con altri dati indiziari. E invero, nel procedimento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus e non impedisce la rivalutazione della pericolositą qualificata, ove sopravvengano nuovi elementi indiziari, non precedentemente noti, che comportino una valutazione di maggior gravitą della pericolositą stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. (Fattispecie nella quale era stata applicata la misura della prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. sulla base non solo di una sentenza di condanna che aveva costituito il presupposto per l'applicazione di una precedente misura di prevenzione, ma anche dell'inserimento del proposto in una serie di vicende estorsive, delle sue frequentazioni con elementi appartenenti a clan camorristici, dei gravi carichi pendenti suoi e delle persone da lui frequentate).