(massima n. 1)
In tema di divieto di bis in idem, ove l'imputato sia stato assolto da una determinata imputazione, congiuntamente contestata assieme ad un'altra, relativa allo stesso fatto, nell'ambito del medesimo procedimento, sulla residua imputazione non ha modo di esplicarsi l'effetto preclusivo derivante dal giudicato intervenuto sulla prima; e ciò proprio in quanto l'altra, alternativa alla prima, sia ancora sub judice. Infatti, il bis in idem evocato dall'art. 649 c.p.p. concerne l'ipotesi in cui taluno, dopo essere stato già giudicato in ordine a un certo fatto, sia «di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto»; mentre, nell'ipotesi di imputazioni alternative, la definizione giudiziale di una delle regiudicande non incide sui poteri di cognizione del giudice in ordine alla regiudicanda superstite, per la quale il procedimento penale era stato avviato contestualmente alla prima. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato assolto dal reato di concussione, contestato alternativamente al reato di corruzione, riguardante, in ipotesi, il medesimo fatto, per il quale era stato riconosciuto responsabile).