(massima n. 1)
In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di «fatto storico» diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la violazione del divieto del ne bis in idem tenuto conto che l'attività estrattiva in violazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e l'inquinamento atmosferico da impianti industriali in contrasto con le prescrizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, erano proseguiti in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile, sicché si trattava di condotta diversa, sotto il profilo storico e cronologico, rispetto a quella coperta da giudicato).