(massima n. 1)
Il principio del ne bis in idem internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen, può operare anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, sia intervenuta una pronuncia di archiviazione dell'Autorità giudiziaria estera (nella specie, tedesca), a condizione però che il soggetto interessato adempia all'onere di dimostrare che con tale provvedimento è stato compiuto un apprezzamento nel merito circa l'infondatezza della notizia di reato, con conseguente giudizio di non colpevolezza, suscettibile di passaggio in cosa giudicata e di esplicare pertanto un'efficacia preclusiva all'instaurazione di altro giudizio. (Mass. redaz.).